VADEMECUM ASSINDATCOLF
PER LE VACANZE DEI COLLABORATORI DOMESTICI
|
Entità delle ferie Il lavoratore, indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro, ha diritto, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore, a 26 giorni di ferie. |
|
Nuovi assunti Chi non ha maturato un anno di servizio ha diritto a tanti dodicesimi del periodo di ferie in proporzione ai mesi di effettivo servizio prestato. Se il lavoratore dovesse fare richiesta di un periodo di ferie superiore a quelle maturate, il datore può scegliere di anticipare i giorni di ferie non maturati oppure di considerare tale periodo di assenza come permesso non retribuito. |
|
Periodo di godimento Il datore di lavoro può fissare le ferie (compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del proprio dipendente) nel periodo tra giugno e settembre. |
|
Accordi diversi Le parti, di comune accordo, possono decidere che le ferie possono essere usufruite in modo diverso, tenendo però presente che il diritto alle ferie è irrinunciabile. |
|
Trasferta Il lavoratore convivente ha il dovere di seguire il proprio datore o la sua famiglia nelle trasferte estive (presso, per esempio, la seconda casa al mare o in montagna). Se l’obbligo di trasferta non è stato previsto nel contratto di assunzione, al lavoratore verrà corrisposta una specifica diaria giornaliera pari al 20% della retribuzione minima tabellare. |
|
Limiti Il D.Lgs. n. 66/2003 ha previsto che ogni lavoratore ha diritto a godere di un periodo minimo di 4 settimane di ferie non monetizzabili. Le ferie devono avere carattere continuativo per uno o due periodi. Devono essere fruite per almeno 2 settimane entro l’anno di maturazione e per almeno due ulteriori settimane entro i 18 mesi successivi. A tale ultimo principio, il CCNL fa una deroga per i lavoratori di cittadinanza straniera che possono (su richiesta degli stessi e con l’accordo del datore) cumulare le ferie di un biennio per utilizzarle tutte insieme per “un rimpatrio non definitivo”. |
|
Retribuzione e indennità Durante le ferie al lavoratore deve essere corrisposta per ciascuna giornata una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione di fatto mensile. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio spetta nel periodo delle ferie il compenso sostitutivo convenzionale. |
|
Licenziamento o dimissioni In caso di licenziamento o di dimissioni, al lavoratore spetta la monetizzazione di tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio. |
|
Infortuni o malattia L’infortunio o la malattia occorso al collaboratore durante le ferie, le interrompe. |
Fonte: Assindatcolf, Associazione nazionale dei datori di lavoro domestico, aderente a Confedilizia