LEGGE 2 aprile 1958, n. 339per la tutela del rapporto di lavoro domesticopubblicata
nella Gazz. Uff. del
17 aprile 1958, n. 93
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Articolo 1. Norme generali. La presente legge si applica ai rapporti di lavoro concernenti gli addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in denaro o in natura. S'intendono per addetti ai servizi personali domestici i lavoratori di ambo i sessi che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare, sia che si tratti di personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche. Articolo
2. Collocamento e avviamento al lavoro. L'assunzione
del personale domestico avviene direttamente, con l'obbligo per il
datore di lavoro di denunciare, entro trenta giorni dal compimento del
periodo di prova, l'avvenuta assunzione al competente Ufficio di
collocamento, di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264. Le
associazioni di categoria a carattere nazionale e i patronati di
assistenza, debitamente autorizzati dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, possono occuparsi dell'avviamento al lavoro, dando
comunicazione entro trenta giorni ai competenti uffici ministeriali
dell'avvenuto collocamento. È
vietata l'attività di mediatorato comunque svolta, anche se
autorizzata anteriormente alla data di pubblicazione della presente
legge. Articolo
3. Assunzione. Ai
fini dell'assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti
documenti personali: 1)
libretto di lavoro ai sensi della legge 10 gennaio 1935, n. 112; 2)
tessere e libretto delle assicurazioni sociali di cui al regolamento
approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, in quanto ne sia
in possesso; 3)
carta d'identità o documento equipollente; 4)
tessera sanitaria ai sensi della legge 22 giugno 1939, n. 1239. Articolo
4. Lavoratori minorenni. Il
datore di lavoro che intende assumere un lavoratore minorenne dovrà
farsi rilasciare, da chi esercita la patria potestà una dichiarazione
scritta e vidimata dal sindaco del Comune di residenza del lavoratore,
in cui si consente al minorenne di convivere presso la famiglia del
datore di lavoro. Tale dichiarazione impegna il datore di lavoro a
particolare cura del minorenne per lo sviluppo e il rispetto della sua
personalità fisica, morale e professionale. In
caso di licenziamento il datore di lavoro è obbligato a darne
preventiva comunicazione a chi esercita la patria potestà. Articolo
5. Periodo di prova. I
lavoratori, di cui all'art. 1 della presente legge, con mansioni
impiegatizie (precettori, istitutori, governanti, bambinaie diplomate,
maggiordomi, dame di compagnia) ed altri lavoratori aventi analoghe
funzioni sono soggetti ad un periodo di prova, regolarmente
retribuito, che non può essere superiore ad un mese. I
prestatori d'opera manuale specializzata o generica (cuochi,
giardinieri, balie, guardarobiere, bambinaie comuni, cameriere,
domestiche tuttofare, custodi, portieri privati, personale di fatica,
stallieri, lavandaie) ed altri lavoratori aventi simili mansioni sono
soggetti ad un periodo di prova, regolarmente retribuito, della durata
massima di otto giorni lavorativi consecutivi. Durante
il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto
senza obbligo di preavviso o di indennità. Il
lavoratore, che ha superato il periodo di prova senza aver ricevuto
disdetta, s'intende automaticamente confermato. Il servizio prestato
durante il periodo di prova va computato a tutti gli effetti
dell'anzianità. Articolo
6. Diritti e doveri. Il
lavoratore è tenuto a: -
prestare la propria opera con la dovuta diligenza secondo le necessità
e gli interessi della famiglia per la quale lavora, seguendo le
disposizioni dei datori di lavoro; -
mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce
alla vita familiare. Il
datore di lavoro è tenuto a: -
corrispondere puntualmente al lavoratore la remunerazione alle
condizioni stabilite e comunque a periodi di tempo non superiori al
mese; -
fornire al lavoratore, nel caso in cui vi sia l'impegno del vitto e
dell'alloggio, un ambiente che non sia nocivo alla integrità fisica e
morale del lavoratore stesso, nonché una nutrizione sana e
sufficiente; -
tutelarne la salute particolarmente qualora vi siano in famiglia fonti
di infezione; -
garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua
libertà morale; -
lasciare al lavoratore il tempo necessario per adempiere agli obblighi
civili ed ai doveri essenziali del suo culto. Articolo
7. Riposo settimanale. Il
lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale di una giornata intera,
di regola coincidente con la domenica, o di due mezze giornate, una
delle quali coincidente con la domenica. Articolo
8. Orario di lavoro e riposi. Il
lavoratore ha diritto ad un conveniente riposo durante il giorno e a
non meno di 8 ore consecutive di riposo notturno. In
caso di necessarie prestazioni notturne spetta un adeguato riposo
compensativo durante il giorno. Articolo
9. Giorni festivi. Sono
considerate festive, oltre alle domeniche, le giornate dichiarate tali
dalle disposizioni di legge. Nelle
giornate festive infrasettimanali spetta al lavoratore un permesso di
mezza giornata senza alcuna decurtazione della normale retribuzione. Articolo
10. Ferie. Ai
lavoratori, dopo un anno di ininterrotto servizio, spetta un periodo
di ferie annuali con corresponsione della retribuzione, nella misura e
con le modalità appresso indicate. La
durata del periodo di ferie non può essere inferiore: a)
per il personale impiegatizio di cui all'art. 5, primo comma, a
quindici giorni consecutivi fino a cinque anni di anzianità; a
venticinque giorni consecutivi per anzianità superiore; b)
per i prestatori d'opera manuale di cui all'art. 5, comma secondo, a
quindici giorni consecutivi fino a cinque anni di anzianità; a venti
giorni per anzianità superiore. Al
lavoratore che usufruisce del vitto e dell'alloggio spetta per il
periodo di ferie - ove non usufruisca durante tale periodo di dette
corresponsioni - un compenso sostitutivo la cui misura deve essere
fissata dalle Commissioni provinciali previste all'art. 12. In
caso di licenziamento - comunque avvenuto - o di dimissioni, al
lavoratore che non abbia maturato l'intero diritto alle ferie annuali
di cui ai paragrafi a), b), spettano tanti giorni di ferie quanti ne
risultano in proporzione al numero dei mesi di anzianità considerando
le frazioni di quindici giorni come mese intero. Articolo
11. Commissione centrale. Con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è
istituita la Commissione centrale per la disciplina del lavoro
domestico. La
Commissione è presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, o da un suo delegato, ed è composta: -
da un rappresentante del Ministro per l'interno; -
da sei rappresentanti dei lavoratori domestici, designati dalle
associazioni sindacali di categoria; -
da sei persone aventi personale domestico alle proprie dipendenze,
scelte, in rappresentanza dei datori di lavoro, dal Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale su designazione di associazioni
rappresentative delle famiglie; -
da un rappresentante per ciascuno dei tre enti di patronato più
rappresentativi, riconosciuti con decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, scelti dal Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale. -
Articolo
12. Commissioni provinciali. In
ogni Provincia, con decreto del prefetto è istituita la Commissione
provinciale per il personale domestico. La
Commissione è presieduta dal direttore dell'Ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, ed è
composta: -
da quattro rappresentanti dei lavoratori domestici, designati dalle
associazioni sindacali di categoria; -
da quattro persone aventi personale domestico alle proprie dipendenze,
designate in ogni Provincia dai sindaci dei quattro principali Comuni; -
da un rappresentante per ciascuno dei tre enti di patronato più
rappresentativi, riconosciuti con decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, scelti dal prefetto
della Provincia; -
da un rappresentante dell'Ispettorato del lavoro; -
da un rappresentante della Camera di commercio, industria ed
agricoltura. Articolo
13. Compiti della Commissione centrale. La
Commissione centrale ha i seguenti compiti: a)
esprimere pareri e formulare proposte per tutto quanto si riferisce
alla disciplina del lavoro domestico ed al coordinamento dell'attività
delle Commissioni provinciali; b)
esprimere parere sui ricorsi che siano presentati avverso le
determinazioni adottate dalle Commissioni provinciali e contro la
mancata emissione del decreto prefettizio di cui all'art. 12; c)
formulare proposte per ogni migliore tutela dei lavoratori domestici. Sulle
materie per le quali la Commissione ha competenza ad esprimere parere,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvederà, uditi i
pareri stessi. La
Commissione è convocata dal Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia
richiesta motivata la maggioranza dei suoi componenti. Articolo
14. Compiti delle Commissioni provinciali. Le
Commissioni provinciali hanno i seguenti compiti: a)
rilevare le retribuzioni medie mensili sul piano provinciale e
determinare le tariffe convenzionali relative al vitto ed
all'alloggio; b)
stabilire norme regolamentari relative al lavoro domestico nelle
Province. La
Commissione provinciale si riunisce su convocazione del suo
presidente, od anche su richiesta motivata della maggioranza dei suoi
membri. Le
deliberazioni adottate dalla Commissione provinciale sono rese
esecutive entro trenta giorni con decreto prefettizio. Contro
il decreto prefettizio di cui al precedente comma o contro la mancata
emissione del decreto stesso, è ammesso ricorso entro trenta giorni
al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale decide,
sentita la Commissione centrale, entro novanta giorni. Articolo
15. Congedo matrimoniale. In
caso di matrimonio è concesso ai lavoratori di cui alla presente
legge un permesso di quindici giorni consecutivi. Per
tale congedo, che non può essere computato nel periodo delle ferie
annuali, è corrisposta la normale retribuzione in denaro ed il
corrispettivo di quella in natura, secondo le tariffe convenzionali
fissate dalle Commissioni provinciali ai sensi del precedente
articolo. Articolo
16. Preavviso. Il
rapporto di lavoro può essere risolto dalle parti, salvo il caso di
risoluzione immediata per giusta causa, nei seguenti termini: a)
per il personale impiegatizio di cui all'art. 5, comma primo, nei
termini di preavviso previsti dal regio decreto-legge 13 novembre
1924, n. 1825, dettante norme sull'impiego privato; b)
per i prestatori d'opera manuale di cui all'art. 5, comma secondo, in
quindici giorni di preavviso, qualora non abbiano raggiunto i cinque
anni di anzianità; in trenta giorni per anzianità pari o superiore
ai cinque anni. Nel
caso di mancato preavviso nei termini suddetti, è dovuta una indennità
pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso
spettante. Inoltre
al lavoratore che usufruisca, oltre alla retribuzione in denaro, anche
del vitto e dell'alloggio, spetta un compenso economico, sostitutivo,
secondo le tariffe convenzionali fissate dalle Commissioni provinciali
ai sensi dell'articolo 14. Il
lavoratore ha diritto, durante il periodo di preavviso, alla libertà
necessaria, non inferiore complessivamente ad otto ore settimanali,
per la ricerca di un'altra occupazione. Articolo
17. Indennità di anzianità. In
caso di licenziamento o di dimissione, salvo che si tratti di
licenziamento in tronco (1), spetta al lavoratore un'indennità di
anzianità nella seguente misura: a)
per il personale impiegatizio di cui all'art. 5, comma primo,
l'indennità predetta è commisurata ad una mensilità della
retribuzione in denaro per ogni anno di anzianità, sulla base
dell'ultimo stipendio; b)
per i prestatori d'opera manuali di cui all'art. 5, comma secondo,
l'indennità predetta è commisurata a quindici giorni di retribuzione
in denaro, per ogni anno di anzianità sulla base dell'ultimo
stipendio (2). Articolo
18. Indennità in caso di morte del lavoratore. In
caso di morte del prestatore di lavoro, l'indennità indicata
nell'articolo precedente deve essere corrisposta al coniuge, ai figli
e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il
3° grado, ed agli affini entro il 2° grado. In
mancanza delle persone indicate nel comma precedente le indennità
sono attribuite secondo le norme della successione legittima. Articolo
19. Tredicesima mensilità. Per
la corresponsione della 13ª mensilità, vale quanto disposto dalla
legge 27 dicembre 1953, n. 940. Articolo
20. Disposizioni transitorie. L'indennità
di anzianità di cui all'art. 17 e all'art. 18, dovuta nel caso di
licenziamento, dimissione o morte, è commisurata per le anzianità
maturate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nel
modo seguente: a)
per il lavoratore di cui all'art. 5, comma primo, per ogni anno di
anzianità mezza mensilità dell'ultima retribuzione in denaro; b)
per i lavoratori di cui all'art. 5, comma secondo, per ogni anno di
anzianità otto giornate dell'ultima retribuzione in denaro. Articolo
21. Disposizioni finali. Per
tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge restano
in vigore le disposizioni riguardanti, rispettivamente, i rapporti di
impiego e di lavoro domestico. (1)
Con sentenza 27 aprile-4 maggio 1972, n. 85 (Gazz. Uff. 10 maggio
1972, n. 122), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del comma primo dell'art. 17, nella parte in cui
esclude il diritto del prestatore di lavoro all'indennità di anzianità
in caso di cessazione del rapporto per licenziamento in tronco. (2) Con sentenza 30 maggio-6 giugno 1973 n. 72 (Gazz. Uff. 13 giugno 1973, n. 151) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, lettere a) e b) nella parte in cui l'indennità di anzianità, da corrispondere in caso di licenziamento o di dimissioni del personale impiegatizio e dei prestatori d'opera manuali, viene commisurata alla sola retribuzione in denaro e non anche all'equivalente del vitto e dell'alloggio quando prestazioni siano convenzionalmente dovute. Con successiva sentenza 21-27 marzo 1974, n. 85 (Gazz. Uff. 3 aprile 1974, n. 89) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, lettera b, della L. 2 aprile 1958, n. 339, nella parte in cui esclude il diritto del prestatore di lavoro alla indennità di anzianità quando il rapporto di lavoro sia venuto a cessare prima della scadenza dell'anno. |