CIRCOLARE N. 1 /2005
OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.12.2004 concernente "Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2005".
I.
Contenuto del DPCM: le quote di ingresso
Si
comunica che in data 24 gennaio 2005 è stato registrato alla Corte dei Conti
l’allegato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 17.12.2004 (Allegato 1), recante la programmazione transitoria dei
flussi d'ingresso dei lavoratori stranieri extracomunitari per l'anno 2005.
- cittadini di: Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Bulgaria e Romania;
- cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto;
- tutti i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell’anno 2003 o 2004.
Nell’ambito della quota massima prevista, gli articoli da 2 a 5 contengono l’ulteriore specificazione delle quote d’ingresso.
In particolare, l’art. 2 prevede una quota di 30.000 ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale di cittadini extra U.E. residenti all’estero di nazionalità non predeterminata, riservandone 15.000 agli ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona.
L’art. 3 prevede una quota di n. 2.500 ingressi per lavoro autonomo per: ricercatori, imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di società non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati. All’interno di tale quota e nell’ambito dei tipi di attività specificati, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.250 unità, le conversioni soltanto ed esclusivamente dei permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale.
L’art. 4 prevede una quota massima di 200 ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, riservata a lavoratori di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela, inseriti in un apposito elenco, dettagliato per qualifiche professionali, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane. Al riguardo si confermano le seguenti indicazioni applicative già fornite con riferimento all’analoga quota prevista per l’anno 2004. L’inserimento nell’elenco implica l’accertamento, da parte della rappresentanza diplomatica o consolare, del requisito dell’origine italiana entro il grado prescritto. E’ previsto che tale inserimento sia reso conoscibile mediante la consultazione dell’elenco attraverso il sistema informatizzato “SILES” di questo Ministero, condiviso dalle Direzioni Provinciali del Lavoro. L’elenco, già istituito con riferimento ai cittadini argentini di origine italiana, dovrà essere implementato con riguardo anche agli oriundi di nazionalità uruguaiana e venezuelana. In ogni caso in cui l’inserimento nell’elenco non risultasse verificabile attraverso il sistema “SILES”, esso può essere documentato mediante apposita certificazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare che vi ha provveduto.
L’art. 5, infine prevede una quota massima di 21.800 ingressi per lavoro subordinato non stagionale ripartita come segue:
1) n. 1.000 ingressi per cittadini extracomunitari residenti all’estero, appartenenti alla categoria dei dirigenti o personale altamente qualificato;
2) n. 20.800 ingressi riservati ai cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria che, secondo la specificazione contenuta nel citato DPCM, sono così ripartiti:
- 3.000 cittadini albanesi
- 3.000 cittadini tunisini
- 2.500 cittadini marocchini
- 2.000 cittadini egiziani
- 2.000 cittadini nigeriani
- 2.000 cittadini moldavi
- 1.500 cittadini dello Sri Lanka
- 1.500 cittadini del Bangladesh
- 1.500 cittadini filippini
- 1.000 cittadini pakistani
- 100 cittadini somali
- 700 cittadini di altri Paesi che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d’ingresso e delle procedure di riammissione.
* * *
II.1
Modalità e termine iniziale di presentazione delle richieste di autorizzazione
al lavoro
Questo
Ufficio, nel fissare le modalità d’applicazione del DPCM, stabilisce che la
presentazione delle domande di autorizzazione al lavoro sia effettuabile
esclusivamente mediante raccomandata spedita da Ufficio Postale dotato di
affrancatrice che attesti, oltre alla data, anche l’orario di invio.
Qualora la spedizione sia effettuata da Ufficio Postale dotato di affrancatrice
non idonea ad attestare anche l’orario di invio, l’utente interessato ha
l’onere di richiedere che l’indicazione dell’orario –da esprimere
necessariamente in ore e minuti- sia apposta a mano sulla busta. La Società
Poste Italiane ha assicurato di aver dato istruzioni ai propri dipendenti
addetti all’accettazione delle raccomandate presso gli sportelli non provvisti
di affrancatrici idonee ad attestare automaticamente l’orario di spedizione,
affinché costoro ne effettuino, su richiesta dell’interessato e alla sua
presenza, l’annotazione manuale.
La
domanda va redatta in conformità ai modelli che si accludono.
I moduli predisposti sono due, da utilizzare a seconda del tipo di assunzione
richiesta. La domanda di autorizzazione finalizzata all’assunzione nel settore
del lavoro domestico, va redatta utilizzando il modulo corrispondente
–Allegato n. 2. Se, invece, la
richiesta riguarda l’autorizzazione all’assunzione da operare, con contratto
di lavoro a tempo determinato, indeterminato o stagionale, in settori diversi da
quello dei servizi domestici, essa va presentata facendo uso del distinto
apposito modulo -Allegato 3. In entrambi i casi è necessario unire alla domanda
il contratto di lavoro stipulato
con lo straniero residente all'estero, sottoposto alla sola condizione
dell'effettivo rilascio del relativo permesso di soggiorno; lo schema di
contratto da utilizzare è riportato nell’allegato n . 4.
Più
richieste potranno essere cumulativamente inviate con il medesimo plico soltanto
se avanzate dallo stesso datore di lavoro mittente. Nel caso di richieste di
autorizzazione al lavoro stagionale, l’invio cumulativo di più richieste
provenienti da datori di lavoro diversi è consentito alle associazioni di
categoria per conto dei propri associati.
La
Direzione provinciale del lavoro destinataria esaminerà e definirà le domande
di autorizzazione al lavoro pervenute secondo l’ordine cronologico di invio
della raccomandata, tenuto conto della data e dell’orario di spedizione
risultanti dal timbro postale.
II.2
Modalità e termine iniziale di presentazione delle domande di attestazione di
disponibilità in quota finalizzate alla conversione del permesso di soggiorno
Per
le richieste finalizzate al
rilascio dell’attestazione di disponibilità in quota per conversione del
permesso di soggiorno, si seguiranno le seguenti modalità di presentazione.
La
richiesta di attestazione finalizzata alla conversione in permesso di soggiorno
per lavoro subordinato non stagionale -ai sensi dell’art. 14, comma 5, del
DPR n. 394/1999 (conversione del permesso di studio) ovvero ai sensi dell’art.
38, comma 7, del DPR n. 394/1999 (conversione del permesso di lavoro stagionale
nei confronti del lavoratore straniero stagionale che alla scadenza del permesso
di soggiorno rilasciatogli l’anno precedente per lavoro stagionale abbia fatto
rientro nello Stato di provenienza)- va presentata facendo uso del modulo
allegato (Allegato n. 5). Alla richiesta, debitamente compilata e sottoscritta
dal cittadino extracomunitario istante deve essere allegato il contratto di
lavoro subordinato redatto utilizzando l’apposito modulo (Allegato n. 4).
Il contratto così sottoscritto tra le parti è condizionato unicamente
all’effettivo rilascio del rispettivo permesso di soggiorno per lavoro.
La
richiesta di attestazione finalizzata alla conversione del permesso di studio in
permesso di soggiorno per lavoro autonomo
–ai sensi dell’art. 14, comma 5, del DPR n. 394/1999- va presentata
facendo uso dell’apposito specifico
modulo (Allegato n. 6).
Le
richieste di attestazione, complete dei documenti da unire secondo le
indicazioni contenute nei rispettivi moduli, devono essere inoltrate alle DPL
competenti esclusivamente per raccomandata con il rispetto del termine iniziale
e delle modalità di spedizione come sopra stabiliti
per l’inoltro delle richieste di autorizzazione al lavoro.
III.
Autorizzazione al lavoro domestico: requisito reddituale richiesto
Con particolare riguardo al
rilascio delle autorizzazioni al lavoro per motivi di lavoro domestico o di
assistenza alla persona, si diramano le seguenti indicazioni, a parziale
modifica di quanto stabilito con la circolare n. 55 del 28 luglio 2000. Le
indicazioni modificative attengono al criterio con cui occorre verificare, nei
confronti del datore di lavoro domestico richiedente, il requisito della capacità
economica a sostenere le spese per retribuzione, vitto, alloggio e contributi
per il lavoratore da assumere. Al riguardo si stabilisce che la capacità
economica è da ritenere sussistente ogniqualvolta il richiedente possegga un
reddito annuo, al netto dell’imposta, di importo almeno doppio rispetto
all’ammontare della retribuzione annuale dovuta al lavoratore da assumere,
aumentata dei connessi contributi. Il minimo reddituale così stabilito sarà
pertanto l’unico termine di riferimento da utilizzare in luogo delle soglie di
reddito, differenziate a livello provinciale, determinate con la circolare n.
55/2000, non più operanti per effetto della presente disposizione. Rimane
confermato che il reddito minimo richiesto come necessario potrà risultare
anche dal cumulo dei redditi dei parenti di primo grado non conviventi o, in
mancanza, di altri soggetti tenuti legalmente all’assistenza sulla base di
un’autocertificazione dei medesimi.
* * *
IV.
Distribuzione delle quote
Inoltre, ai fini dell’immediata attuazione del decreto, questo Ufficio ha curato, tenuto conto dei fabbisogni segnalati, la distribuzione tra le regioni e le province autonome della quota per lavoro stagionale (Allegato n. 7) e della quota generica per lavoro subordinato non stagionale (Allegato n. 8-quota riservata a singole nazionalità; Allegato n. 9-quota destinata a stranieri di nazionalità non predeterminata).
Si è ritenuto opportuno procedere alla ripartizione anche della quota specifica riservata, dall’art. 5, a dirigenti o personale altamente qualificato, limitatamente all’80% (800 unità) del suo ammontare complessivo (Allegato n. 10). La parte residua (pari a 200 unità) è momentaneamente tenuta a disposizione come riserva da utilizzare per effettuare, in base alle necessità, assegnazioni aggiuntive.
Ugualmente è stata ripartita anche la parte della quota per lavoro
autonomo che l'art. 3, comma 2, destina alle conversioni. La ripartizione è
stata attuata limitatamente all' 80% (1.000 unità) del totale (Allegato n. 11).
La parte residua (pari a 250 unità) è momentaneamente tenuta a disposizione
come riserva da utilizzare per effettuare, in base alle necessità, assegnazioni
aggiuntive.
Con
particolare riguardo alle tabelle allegate sub 7-contenente la ripartizione
delle quote per lavoro stagionale, sub 8-contenente la distribuzione delle quote
riservate a singole nazionalità e
sub 9 –contenente la ripartizione della
quota prevista dall’art. 2 a favore di stranieri di nazionalità non
predeterminata, sono necessarie le avvertenze di seguito precisate ai punti a),
b), c), d), e).
a)
Tenuto conto dell'entità delle quote riservate a specifiche nazionalità,
si stabilisce che la quota fissata (dall'art. 2) senza predeterminazione della
nazionalità di destinazione – considerata nella tabella allegato n. 9
“Altre nazionalità” - sia utilizzata con esclusivo riguardo ai cittadini di
nazionalità diverse da quelle espressamente previste dall'art. 5.
b)
Mediante la ripartizione effettuata con la tabella n. 9, la quota
“Altre nazionalità” destinata
agli ingressi diversi da quelli per motivi di lavoro domestico o di assistenza
alla persona, viene parzialmente devoluta, nella misura di 5.000 unità, ad
assunzioni da effettuare nel settore dell’edilizia; tale porzione di quota è
ripartita, restando stabilito che gli Uffici di assegnazione la utilizzeranno
esclusivamente per rilasciare le autorizzazioni al lavoro corrispondenti alla
rispettiva specifica destinazione. La determinazione è giustificata dalla
valutazione del fabbisogno di manodopera straniera proveniente dal settore delle
costruzioni edili e dalla considerazione dell’attuale quadro economico
complessivo. La parte residua della
quota considerata, pari a 10.000 unità, rimane destinata agli ingressi per le
assunzioni da effettuare in tutti i restanti settori.
c)
Con la tabella
allegato 8, riguardante le quote riservate a singole nazionalità, non si è
fatto luogo alla ripartizione dei cento ingressi previsti in favore dei
cittadini Somali; questa
Direzione Generale, sulla scorta dei dati monitorati secondo la modalità
indicate più sotto, terrà il
computo generale delle autorizzazioni al lavoro che verranno localmente
rilasciate a valere su tale quota e si riserva di fornire tempestivo avviso del
relativo eventuale esaurimento.
d)
La quota per lavoro stagionale (di cui all’art. 6), quella prevista
dall'art. 2 e quelle riservate, dall'art. 5, a Albanesi, Tunisini, Marocchini,
Egiziani, Moldavi e Srilankesi non vengono distribuite per intero. Infatti, una
parte di esse viene mantenuta nella disponibilità di questo Ufficio nella
misura di seguito rispettivamente indicata:
-ingressi
per lavoro stagionale 200
-Albanesi
300
-Tunisini
350
-Marocchini
350
-Egiziani
250
-Moldavi
450
-Srilankesi
100
-Altre
nazionalità -ingressi per
motivi
di lavoro domestico o di
assistenza
alla persona
600
-Altre
nazionalità –ingressi per
settori
diversi da quello del
lavoro
domestico o di assistenza
alla
persona non destinati all’
edilizia
1.500
L'accorgimento
è diretto a realizzare le seguenti finalità.
d.1)
La porzione non ripartita delle quote per Albanesi, in ragione di 200 unità,
per Tunisini, in ragione di 200 unità, per Marocchini, in ragione di 200 unità,
per Egiziani, in ragione di 100 unità, per Moldavi, in ragione di 150 unità,
per “Altre nazionalità-ingressi per settori diversi da quello del lavoro
domestico o di assistenza alla persona non destinati all’edilizia”, in
ragione di 1.000 unità, viene trattenuta allo scopo di assicurare il
soddisfacimento delle domande di assunzione di manodopera da impiegare nella
realizzazione dei preparativi connessi all’organizzazione delle Olimpiadi
Invernali di Torino 2006 nonché nell'esecuzione delle c.d. "Grandi
Opere". Per “Grandi Opere” si intendono le infrastrutture e gli
insediamenti produttivi strategici individuati a mezzo del programma approvato,
in attuazione dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal
CIPE con delibera n. 121 del 21.12.2001 ed inseriti
nel D.P.E.F.-Documento di programmazione economica e finanziaria
2004-2007. L'ufficio provinciale, ricevuta la rispettiva domanda di
autorizzazione al lavoro, provvederà innanzitutto a verificare che la
manodopera è richiesta per essere adibita alla realizzazione delle c.d.
"Grandi Opere" ovvero di preparativi connessi con l’organizzazione
delle Olimpiadi invernali di Torino 2006 e, una volta accertata l'esistenza di
tutti i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione al lavoro, chiederà a
questo ufficio, inoltrando la richiesta per il tramite dell'Ufficio regionale,
l'assegnazione della parte di quota nella misura rispettivamente necessaria per
darvi corso. Questa Direzione generale effettuerà l'assegnazione, attribuendo
priorità alle richieste degli uffici provinciali secondo l'ordine di arrivo.
d.2)
La porzione non ripartita delle quote per lavoro stagionale, in ragione di 200
unità, delle quote, di cui
all’art. 5, per Albanesi, in ragione di 100 unità, per Tunisini, in ragione
di 150 unità, per Marocchini, in ragione di 150 unità, per Egiziani, in
ragione di 150 unità, per Moldavi, in ragione di 300 unità, per Srilankesi, in
ragione di 100 unità, nonché delle quote
per “Altre nazionalità-ingressi per motivi di lavoro domestico o di
assistenza alla persona”, in ragione di 600 unità e per “Altre nazionalità-ingressi
per settori diversi da quello del lavoro domestico o di assistenza alla persona
non destinati all’edilizia”, in ragione di 500 unità, viene trattenuta in
vista della realizzazione di progetti speciali di selezione e di formazione
all’estero.
e)
La quota (prevista dall'art. 5) di 700 cittadini di "altri paesi non
appartenenti all'Unione Europea che concludano accordi" in materia
immigratoria attualmente non è utilizzabile.
Essendo precostituita per dare esecuzione a futuri accordi, diverrà
utilizzabile e sarà distribuita
solamente dopo la loro conclusione.
Gli Uffici regionali assegnatari delle quote attribuite come da prospetti
allegati devono ripartirle fra le singole province, secondo i fabbisogni, al
fine di consentire l'avvio immediato dei lavoratori subordinati extracomunitari
tramite il rilascio delle relative autorizzazioni.
V.
Ulteriori indicazioni operative
Per l’esatta
rilevazione del raggiungimento della quota locale assegnata per lavoro
stagionale, codeste Sedi devono applicare quanto già definito con la circolare
n. 104/1998, secondo la quale nel caso in cui il lavoratore straniero svolga
attività lavorative stagionali in Italia per ulteriori periodi con nuove
autorizzazioni collegate alla prima, pur sempre nell'ambito del periodo massimo
stagionale di 9 mesi, codeste sedi devono considerare una sola volta le diverse
autorizzazioni rilasciate al medesimo lavoratore, ai fini del calcolo
dell'esaurimento della quota massima sopraindicata. La richiesta diretta ad
ottenere l’ulteriore autorizzazione in
collegamento con la prima già rilasciata può essere presentata all’ufficio
provinciale anche mediante consegna a mano (come del resto tutte le richieste di
autorizzazione al lavoro relative ai casi particolari di ingresso fuori quota);
è anzi consigliabile che gli interessati si avvalgano di tale facoltà,
implicando la richiesta in esame, per sua natura, tempi di trattazione
particolarmente ristretti.
Ai
fini della corretta attuazione degli adempimenti finalizzati alla conversione
del permesso di studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, precisiamo
che codeste Direzioni provinciali del lavoro devono verificare unicamente che
l'istante sia in possesso di un permesso di soggiorno per studio in corso di
validità, senza accordare alcuna rilevanza alla data di ingresso nel territorio
nazionale.
Per
la gestione delle quote nonché per il monitoraggio della loro utilizzazione
verrà messa a disposizione degli Uffici un’applicazione informatica, in corso
di approntamento, denominata Sistema Informativo Lavoratori Extracomunitari e
Neocomunitari - S.I.L.E.N.. L’applicazione è destinata a incorporare, a
decorrere dal corrente anno 2005, il SILES e nel suo quadro continuerà ad
operare, secondo le modalità già in uso, il Contatore unico nazionale per i
lavoratori neocomunitari.
Con
separata circolare saranno fornite le indicazioni sulle modalità di
funzionamento del SILEN, avuto riguardo ai cittadini extracomunitari, e le
istruzioni per il suo utilizzo.
IL DIRETTORE GENERALE
firmato:Giuseppe Maurizio Silveri
(circ
flussi 2005a1)