CIRCOLARE N. 2/2005
Oggetto: Disposizioni applicative relative al DPCM 17.12.2004, recante “Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato per l’anno 2005”.
Si comunica che in data 24 gennaio 2005 è stato registrato alla Corte dei Conti l’ allegato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.12.2004 (allegato1), recante la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato per l’anno 2005.
Il
DPCM stabilisce una quota di 79.500 ingressi nel territorio dello Stato per
lavoro subordinato, sia stagionale che non, di lavoratori cittadini dei nuovi
stati membri della UE. Ne sono destinatari i cittadini dei seguenti Stati membri
di nuova adesione nei cui confronti è transitoriamente sospesa, in virtù del
DPCM 20.4.2004, l’applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n.
1612/68: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia,
Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica
di Slovenia e Repubblica di Ungheria.
La quota non sarà ripartita a livello regionale e ai fini del rilascio delle autorizzazioni, gli Uffici provinciali dovranno avvalersi del contatore unico nazionale, già usato per l’utilizzo delle quote del 2004, collocato all’interno dell’applicazione informatica denominata Sistema Informativo Lavoratori Extracomunitari e Neocomunitari – S.I.L.E.N.) – messa a disposizione degli uffici periferici nel sito intranet del Ministero del Lavoro e degli Uffici non ministeriali attraverso il sito web del Ministero del Lavoro.
Il datore di lavoro che intende effettuare l’assunzione del cittadino neocomunitario con contratto di lavoro subordinato anche a carattere stagionale, è tenuto a presentare la preventiva richiesta di autorizzazione al lavoro secondo le modalità semplificate stabilite con la circolare n. 14 del 28.4.2004 (pubblicata nel sito web del Ministero del Lavoro) le cui istruzioni, anche con riguardo ai moduli ivi allegati da utilizzare, sono interamente confermate con le seguenti modifiche ed integrazioni.
L’inoltro
della richiesta di autorizzazione è effettuabile esclusivamente mediante
raccomandata spedita da ufficio postale dotato di affrancatrice che attesti,
oltre alla data, anche l’orario di
invio. Qualora
la spedizione sia effettuata da Ufficio Postale dotato di affrancatrice non
idonea ad attestare anche l’orario di invio, l’utente interessato ha
l’onere di richiedere che l’indicazione dell’orario –da esprimere
necessariamente in ore e minuti- sia apposta a mano sulla busta. La Società
Poste Italiane ha assicurato di aver dato istruzioni ai propri dipendenti
addetti all’accettazione delle raccomandate presso gli sportelli non provvisti
di affrancatrici idonee ad attestare automaticamente l’orario di spedizione,
affinché costoro ne effettuino, su richiesta dell’interessato e alla sua
presenza, l’annotazione manuale.
L’inoltro
della domanda mediante raccomandata sarà possibile a decorrere dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del DPCM nella Gazzetta Ufficiale. Le
domande spedite anteriormente sono inammissibili.
Più
richieste potranno essere cumulativamente inviate con il medesimo plico soltanto
se avanzate dallo stesso datore di lavoro mittente. Nel caso di richieste di
autorizzazione al lavoro stagionale, l’invio cumulativo di più richieste
provenienti da datori di lavoro diversi è consentito alle associazioni di
categoria per conto dei propri associati.
Si
raccomanda a codesti Uffici di effettuare le verifiche preliminari e
l’inserimento delle domande nel sistema del contatore unico nazionale con la
massima sollecitudine possibile, essendo necessario il rapido espletamento delle
operazioni per assicurare funzionalità alla procedura. Tale inserimento dovrà
contenere, oltre ai dati in precedenza già richiesti, anche la denominazione
del datore di lavoro richiedente e l’indicazione della relativa partita i.v.a.
o codice fiscale.
Si
ricordano le seguenti disposizioni da osservarsi in conformità
alla richiamata circolare n. 14/2004.
L’autorizzazione rilasciata deve essere trasmessa, a cura delle Direzioni Provinciali del Lavoro, al datore di lavoro richiedente ed alla Questura territorialmente competente, presso la quale dovrà recarsi il lavoratore ai fini del rilascio della carta di soggiorno per lavoro subordinato; un’ulteriore copia sarà trattenuta a cura della DPL per eventuali successive verifiche da parte degli Istituti previdenziali.
Il
datore di lavoro è tenuto a comunicare, entro i termini previsti, all’INPS e
all’INAIL l’instaurazione del rapporto di lavoro ed entro 5 giorni, al
Centro per l’Impiego l’assunzione, le eventuali variazioni e la cessazione
del rapporto di lavoro instaurato a seguito dell’atto autorizzativo in parola.
Si ribadisce infine che, come espressamente chiarito con la lettera circolare prot. n. 602 del 15.10.2004, l’autorizzazione al lavoro stagionale abilita il lavoratore neocomunitario allo svolgimento di attività lavorativa per un periodo massimo di nove mesi. Al termine di tale periodo, l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato implica la preventiva correlativa autorizzazione, da rilasciarsi nei limiti delle quote di accesso al mercato del lavoro al momento esistenti.
IL DIRETTORE GENERALE
firmato Dr.Giuseppe Maurizio Silveri