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Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei
lavoratori |
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Visto il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2001, n. 112; Visto che il decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2004 non e' stato ancora emanato; Visti i decreti di programmazione transitoria dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2003 del 20 dicembre 2002 e del 6 giugno 2003 che hanno autorizzato complessivamente 79.500 ingressi; Tenuto conto del fabbisogno di manodopera extracomunitaria per l'anno 2004 così come rilevato sulla base delle segnalazioni pervenute dagli enti locali e delle indicazioni acquisite ad opera del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dai propri uffici periferici e dalle associazioni datoriali appositamente interpellate; Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali richiedono lavoratori stranieri in posizione dirigenziale o altamente qualificati; Tenuto conto che vi sono fabbisogni di lavoratori autonomi, provenienti dall’estero, in particolari settori imprenditoriali, professionali e della ricerca; Considerato
che l'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189,
prevede di istituire quote riservate a favore di "lavoratori di
origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado
in linea diretta di ascendenza, residenti in paesi non comunitari, che
chiedono di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le
rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche
professionali dei lavoratori stessi"; Ritenuto che il proseguimento di una politica di incentivazione di un elevato grado di collaborazione da parte dei Paesi vicini di origine o di transito di importanti flussi migratori, richiede il mantenimento di quote privilegiate a favore di Paesi specificamente individuati; Considerata la necessità di stabilire, entro la misura di 29.500 unità, quote di ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo al fine di soddisfare il fabbisogno di lavoratori extracomunitari; Decreta:
1. Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 2004 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di n. 29.500 unità da ripartire, per quanto riguarda il lavoro subordinato non stagionale, tra le regioni e province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Art. 2 1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art.1 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di 6.100 unità. Art. 3 1. Nell’ambito della quota massima di cui all’articolo 1 è consentito l’ingresso di 2.500 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle categorie di seguito elencate: ricercatori; imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia nazionale; liberi professionisti; soci e amministratori di società non cooperative; artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati. 2. All’interno di tale quota, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.250 unità unicamente le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo. Art. 4 1. Per l'anno 2004 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, Uruguay e Venezuela, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, entro una quota massima di 400 unità. Art. 5 1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale 20.500 cittadini extracomunitari residenti all'estero, di cui 500 dirigenti o personale altamente qualificato e 20.000 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, come di seguito ripartiti :
3000
cittadini albanesi; 2000 cittadini nigeriani
1500
cittadini moldavi; 1000 cittadini pakistani; 2500 cittadini di altri Paesi non appartenenti all’Unione Europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione. ROMA, 19 dicembre 2003 p. Il Presidente: LETTA Registrato
alla Corte dei Conti il 15 gennaio 2004; Ministeri
istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1,
foglio n. 73.
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