DECRETO
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17
dicembre 2004
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Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori
extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2005. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
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Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; |
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Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del citato decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale
delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato,
come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189,
il quale prevede che, "in caso di mancata pubblicazione del decreto
di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può
provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote
stabilite per l'anno precedente"; |
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Visto il DPR 30 marzo 2001, e considerato che il documento
programmatico relativo alla politica dell’immigrazione nel territorio
dello Stato 2004/2006 è in corso di emanazione; |
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Visto che il decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso
di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2005
non e' stato ancora emanato; |
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Visti i decreti di programmazione transitoria dei flussi di ingresso
di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2004
del 19 dicembre 2003 che hanno autorizzato complessivamente 79.500
ingressi; |
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Tenuto conto del fabbisogno di manodopera extracomunitaria per l'anno
2005 così come rilevato sulla base delle segnalazioni pervenute dagli
enti locali e delle indicazioni acquisite ad opera del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali dai propri uffici periferici e dalle
associazioni datoriali appositamente interpellate; |
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Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali richiedono
lavoratori stranieri in posizione dirigenziale o altamente qualificati; |
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Tenuto conto che vi sono fabbisogni di lavoratori autonomi,
provenienti dall'estero, in particolari settori imprenditoriali,
professionali e della ricerca; |
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Considerato che l'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio
2002, n. 189, prevede di istituire quote riservate a favore di
"lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori
fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in paesi non
comunitari, che chiedono di essere inseriti in un apposito elenco,
costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente
le qualifiche professionali dei lavoratori stessi"; |
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Ritenuto che il proseguimento di una politica di incentivazione di un
elevato grado di collaborazione da parte dei Paesi vicini di origine o di
transito di importanti flussi migratori, richiede il mantenimento di quote
privilegiate a favore di Paesi specificamente individuati; |
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Tenuto conto del fabbisogno di manodopera stagionale extracomunitaria
per l'anno 2004, in particolare nei settori turistico-alberghiero,
agricolo e dei servizi, così come rilevato sulla base delle segnalazioni
pervenute dagli Enti locali e delle indicazioni acquisite ad opera del
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dai propri uffici
periferici e dalle associazioni datoriali appositamente interpellati; |
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Tenuto conto che una parte importante della domanda di lavoratori stranieri viene soddisfatta da cittadini di paesi diventati membri dell'Unione Europea il primo maggio 2004 e il cui ingresso non è più regolamentato dal presente decreto; |
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Decreta: |
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Art.
1
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Art.
2
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Art.
3 |
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Art.
4
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Art.
5 1.
Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi in
Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale 21.800 cittadini
extracomunitari residenti all'estero, di cui 1000 dirigenti o personale
altamente qualificato e 20.800 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o
stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia
migratoria, come di seguito ripartiti : 3000 cittadini albanesi; 1500
cittadini filippini 100
cittadini somali; 700
cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione Europea che
concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di
ingresso e delle procedure di riammissione. |
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Art.
6 1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art.
1 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i
cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota
massima di 25.000 unita', da ripartire tra le regioni e province autonome
a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2.
La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati
stagionali di Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Ex
Repubblica Yugoslava di Macedonia, Bulgaria e Romania, nonche' di Paesi
che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione
in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto e
altresi' i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di
soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2003 o 2004. |
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Art. 7 1. Qualora, trascorsi
almeno centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, vengano rilevate delle quote significative non utilizzate, e
ferma restando la quota massima di cui all’art. 1, si potranno ripartire
le diverse quote stabilite nel presente decreto sulla base delle necessità
reali riscontrate sul mercato del lavoro. |
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: LETTA
Ministeri istituzionali-Presidenza del Consiglio dei
Ministri, registro n. 1, foglio n.
233
(DPCM extracom 2005)