L’Assindatcolf, Associazione sindacale nazionale fra datori di lavoro dei collaboratori familiari, aderente alla Confedilizia, ricorda che fino alla fine di settembre i collaboratori domestici (per tali dovendosi intendere non solo badanti o colf, ma anche camerieri/e, cuochi/e, maggiordomi, autisti/e, giardinieri/e ecc.) possono andare in vacanza e devono godere – alla luce della nuova normativa in materia – di almeno 2 settimane di ferie, possibilmente consecutive, fatta salva la maturazione delle stesse in proporzione al periodo di servizio effettuato dalla data di assunzione. A livello contabile, le giornate di ferie godute dovranno essere inserite in busta paga e pagate al proprio dipendente, considerando la figura professionale di assunzione, la tipologia contrattuale, la retribuzione minima salariale (cui andranno aggiunti anche eventuali superminimi), come si evince dalla tabella sottostante che contiene alcuni esempi in merito.

Come detto, infatti, sono molte le figure professionali contraddistinte dal termine “collaboratori domestici”, e tra queste spiccano, oltre a colf e badanti, anche coloro che svolgono la propria opera intorno ai fornelli e che possono essere inquadrati in tre diversi livelli, verificate le caratteristiche del lavoratore, nonché la sua preparazione, gli attestati professionali conseguiti ecc.

v     Prima categoria: capo cuoco o chef, ovvero colui che in piena autonomia e responsabilità presiede all’andamento della cucina (1° VIGNETTA: CHEF);

v     Seconda categoria: cuoco, e cioè colui che svolge mansioni relative alla vita familiare con la necessaria e specifica capacità professionale, maturata anche a seguito di esperienze pregresse (2° VIGNETTA: CUOCO);

v     Terza categoria: aiuto di cucina, il quale è un lavoratore generico, che, svolge tutte quelle attività secondarie ed ausiliarie che possono andare dalla pulizia degli strumenti di lavoro (pentole, fornelli, ecc.) alla preparazione e lavaggio delle materie prime (taglio verdure, scongelamento carni, ecc.) (3° VIGNETTA: AIUTO-CUOCO).

 

Figura professionale

Tipologia contrattuale

Retribuzione minima salariale

Anzianità di servizio

Ferie da godere

Retribuzione gg ferie

Capo cuoco o chef

Convivente

€ 674,456 mensili

4 mesi

8,64 gg.

€ 30,92

Cuoco

Convivente

€ 548,38 mensili

2 anni

52 gg.*

€ 26,07

Aiuto cuoco

Ad ore (44 sett. + 12 pasti a sett.)

€  3,16 ad ora

1 anno

26 gg.

€ 26,19

* Sono state cumulate le ferie di due anni, come previsto dall’art. 20, comma 5, Contratto collettivo nazionale di lavoro

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Non lasciare al caso la gestione di colf, badanti e baby sitter!

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