Tecnicamente si chiama ‘trasferta’ e, per le famiglie che possono permetterselo, è una soluzione concreta per far fronte all’avvento delle vacanze e alla chiusura delle scuole: mandare in villeggiatura i figli insieme alla tata. Non sempre, però, questo è possibile, almeno restando nelle regole, come quelle disciplinate nel contratto collettivo del lavoro domestico.

La questione è argomentata all’articolo 32 del Ccnl, che recita: “Il lavoratore convivente (…) è tenuto, ove richiesto dal datore di lavoro, a recarsi in trasferta, ovvero a seguire il datore di lavoro o la persona alla cui cura egli è addetto, in soggiorni temporanei in altro comune e/o in residenze secondarie. In tali località il lavoratore fruirà dei riposi settimanali”.

Solo il lavoratore convivente è, quindi, obbligato a farlo ma questo non significa che anche una baby sitter normalmente inquadrata ad ore possa accudire i bambini in villeggiatura. Per farlo, però, sarà necessaria una modifica temporanea delle condizioni contrattuali: a cambiare non sarà solo l’inquadramento (da lavoratrice ad ore a convivente) ma ovviamente anche la retribuzione (rispettando le tariffe previste per i lavoratori conviventi) e la contribuzione  (per 54 ore settimanali), ovvero i versamenti all’Inps. Attenzione però, trattandosi di un cambio temporaneo e non definitivo, non sarà necessario procedere con la comunicazione della variazione all’istituto, basterà infatti solo dichiarare più ore per il periodo interessato direttamente in fase di versamento dei contributi. La prossima scadenza è quella del 10 ottobre, quando si dovranno versare i contributi relativi al trimestre precedente, quello ‘estivo’.

Vitto, alloggio ed eventuali costi di trasferimento restano sempre e comunque a carico della famiglia.

Non lasciare al caso la gestione di colf, badanti e baby sitter!

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