Scade lunedì 11.10.’04 (essendo il giorno 10 domenica) il termine per il pagamento dei contributi Inps per il lavoro domestico, relativi al terzo trimestre 2004, lo comunica l’Assindatcolf, Associazione sindacale nazionale fra datori di lavoro dei collaboratori familiari, aderente a Confedilizia.

 

Gli importi dei contributi sono i seguenti:

Retribuzione oraria effettiva

Contributo orario

con CUAF

(fra parentesi la quota a carico del lavoratore)

Contributo orario

senza CUAF*

(fra parentesi la quota a carico del lavoratore)

Rapporti di lavoro di durata inferiore alle 24 ore settimanali:

– Retribuzione oraria effettiva da € 0 a € 6,46

– Retribuzione oraria effettivaoltre € 6,46 fino a € 7,88

– Retribuzione oraria effettiva oltre € 7,88

 

 

1,24 (0,27)

1,40 (0,30)

  1,71 (0,37)

 

 

1,09 (0,27)

1,23 (0,30)

  1,50 (0,37)

Rapporto di lavoro oltre le 24 ore settimanali:

0,90 (0,20)

0,80 (0,20)

* Il contributo senza la quota degli assegni familiari è dovuto quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro o è parente o affine entro il 3° grado e convive con il datore di lavoro.

 

            Per retribuzione oraria effettiva si intende la retribuzione oraria comprensiva della quota parte di tredicesima. La retribuzione oraria effettiva per i conviventi si ottiene aggiungendo, alla retribuzione mensile in denaro concordata, l’importo convenzionale dell’indennità di vitto e alloggio, che è di euro 4,13 al giorno (1,505 per pranzo e/o colazione – 1,505 per cena – 1,303 per alloggio).

L’11 ottobre – segnala l’Assindatcolf – è anche l’ultimo giorno per denunciare all’Inps l’assunzione del lavoratore domestico avvenuta tra l’1.7.’04 e il 30.9.’04.

L’Assindatcolf – prosegue la nota – ricorda che l’assunzione di un collaboratore domestico deve essere comunicata all’Inail ed al Centro per l’impiego (l’ex ufficio di collocamento). In caso di lavoratori extracomunitari, si deve provvedere altresì ad effettuare la comunicazione di inizio rapporto in Questura, indicando specificatamente se si ospita  il lavoratore (fattispecie della convivenza). Ulteriori comunicazioni sono da farsi al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

L’Assindatcolf, infine, avverte che il non effettuare tutte le comunicazioni anzidette (nei tempi e modi previsti dalle varie normative vigenti interessate) comporta l’irrogazione di pesanti sanzioni a carico del datore di lavoro.

L’Assindatcolf è a disposizione per ogni necessità ed informazione al riguardo, tramite le sue sezioni territoriali, i cui indirizzi possono essere richiesti alla Sede centrale di Roma, via del Tritone n. 61, scala D, Tel.: 06.6781122 (r.a.) – Numero verde: 800.162.261.

 

Roma 20 settembre 2004 

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